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Il deepfake diventa reato

25 settembre 2026 · 1 min

La legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-quater: "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale".

Punisce chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con questi sistemi e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.

Tre elementi da notare

Il primo: serve un danno ingiusto. Non basta creare il contenuto, conta la diffusione che danneggia.

Il secondo: il reato è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio, o se è commesso contro una persona incapace per età o infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni.

Il terzo: la stessa legge introduce una nuova aggravante comune, all'articolo 61 n. 11-decies. Riguarda chi commette un reato usando questi sistemi quando, per natura o modalità d'uso, costituiscono un mezzo insidioso, ostacolano la difesa o aggravano le conseguenze.

Una norma penale da sola non basta. Servono strumenti per riconoscere i contenuti falsi e procedure rapide per toglierli. Ma il messaggio è chiaro: la voce e il volto di una persona non sono materia prima libera.

Discutiamone

Basta una norma penale per proteggere voce e volto delle persone, o servono soprattutto strumenti per rimuovere in fretta i contenuti falsi?

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Riflessione personale, non costituisce parere legale.

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